| E' una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive
nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza
nei rapporti con la P.A. e con i concessionari ed i gestori di pubblici
servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione
è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo. Tale dichiarazione
può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.
1) Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?
L'art.2 della L.15/68 "Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" prevede i
casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione:
- La data e luogo di nascita
- La residenza
- La cittadinanza
- Il godimento dei diritti politici
- Lo stato di celibe, coniugato o vedovo
- Lo stato di famiglia
- L'esistenza in vita
- La nascita del figlio
- Il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- La posizione agli effetti degli obblighi militari
- L'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P.A.
L'art. 1 co. 1 del D.P.R. 403/98 "Regolamento di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative" ha ulteriormente
esteso il ricorso all'autocertificazione e contempla i seguenti casi:
- Titoli di studio acquisiti
- Qualifiche professionali
- Esami sostenuti universitari e di stato
- Titoli di specializzazione
- Titoli di abilitazione
- Titoli di formazione
- Titoli di aggiornamento
- Titoli di qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare
- Codice fiscale
- Partita IVA
- Qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di studente
- Qualità di casalinga
- Qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo
- Adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelle di cui
all'art.77 del D.P.R. 237/64 come modificato dall'art.22 della L.958/86
- Assenza di condanne penali
- Qualità di vivenza a carico
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile
2) Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?
-
Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano
a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell'elenco di
cui al punto 1 sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo,
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.4
L.15/68 e art.2 co.1 D.P.R.403/98). Queste dichiarazioni possono
essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art.3
co.1 D.P.R. 403/98).
-
Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui
il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse
anche quando riguardano altri soggetti (art.2 co.2
D.P.R. 403/98). Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la
conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme
all'originale (art.2 co.2 D.P.R.403/98).
|
| Il documento, quale mezzo di identificazione della
persona, è ai sensi dell’art.288 del R.D. 6 maggio 1940, n.635
(Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza), la carta
di identità. Tale documento viene rilasciato al compimento dei
15 anni.
Tuttavia, ai sensi dell’art.292 del citato Regio Decreto, l’identità
personale può essere dimostrata con titolo equipollente
alla carta di identità purché esso sia munito di fotografia e rilasciato
da una amministrazione dello Stato, come ad esempio:
- la patente;
- la tessera di riconoscimento postale;
- il libretto di porto d’armi;
- il passaporto per l’estero;
- i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati
civili e militari dello stato;
- le tessere per l’uso di biglietti di abbonamento ferroviario,
(quando però contengano la dichiarazione esplicita che sono state
rilasciate previo accertamento dell’identità personale dei titolari);
- le tessere di riconoscimento (munite di fotografia
e di timbro quando l’identità del titolare risulti convalidata
da dichiarazione scritta da un organo dell’amministrazione dello
Stato).
Per i minori di anni 15, si considera documento di identità,
il certificato di nascita con fotografia dichiarato valido dalla Polizia
(Questura). Tale documento consente l’espatrio ad un minore
e solo a tale circostanza è limitata la sua efficacia (Accordo europeo
sul regime della circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio
d’Europa – Parigi 13 dicembre 1957).
Tuttavia, ai sensi degli art.292 e 293 del R.D.635/40, come ribadito
nella circolare del Ministero dell’Interno M.I.A.C.E.L. n.3 del
14 marzo 1995, "l’identità dei componenti le famiglie degli
impiegati civili e militari dello Stato può essere dimostrata con l’esibizione
della tessera che viene rilasciata dalle amministrazioni di appartenenza
a prescindere dall’età dei figli". |