Che cosa è l’autocertificazione?

E' una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo. Tale dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.

1) Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?

L'art.2 della L.15/68 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" prevede i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione:

  1. La data e luogo di nascita
  2. La residenza
  3. La cittadinanza
  4. Il godimento dei diritti politici
  5. Lo stato di celibe, coniugato o vedovo
  6. Lo stato di famiglia
  7. L'esistenza in vita
  8. La nascita del figlio
  9. Il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  10. La posizione agli effetti degli obblighi militari
  11. L'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P.A.

L'art. 1 co. 1 del D.P.R. 403/98 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" ha ulteriormente esteso il ricorso all'autocertificazione e contempla i seguenti casi:

  1. Titoli di studio acquisiti
  2. Qualifiche professionali
  3. Esami sostenuti universitari e di stato
  4. Titoli di specializzazione
  5. Titoli di abilitazione
  6. Titoli di formazione
  7. Titoli di aggiornamento
  8. Titoli di qualificazione tecnica
  9. Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  10. Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
  11. Codice fiscale
  12. Partita IVA
  13. Qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria
  14. Stato di disoccupazione
  15. Qualità di pensionato e categoria di pensione
  16. Qualità di studente
  17. Qualità di casalinga
  18. Qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  19. Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  20. Adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelle di cui all'art.77 del D.P.R. 237/64 come modificato dall'art.22 della L.958/86
  21. Assenza di condanne penali
  22. Qualità di vivenza a carico
  23. Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

2) Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?

  1. Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell'elenco di cui al punto 1 sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.4 L.15/68 e art.2 co.1 D.P.R.403/98). Queste dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art.3 co.1 D.P.R. 403/98).

  2. Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti (art.2 co.2 D.P.R. 403/98). Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale (art.2 co.2 D.P.R.403/98).

Che cosa si intende per documento di identità?

Il documento, quale mezzo di identificazione della persona, è ai sensi dell’art.288 del R.D. 6 maggio 1940, n.635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza), la carta di identità. Tale documento viene rilasciato al compimento dei 15 anni.
Tuttavia, ai sensi dell’art.292 del citato Regio Decreto, l’identità personale può essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità purché esso sia munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio:

  1. la patente;
  2. la tessera di riconoscimento postale;
  3. il libretto di porto d’armi;
  4. il passaporto per l’estero;
  5. i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello stato;
  6. le tessere per l’uso di biglietti di abbonamento ferroviario, (quando però contengano la dichiarazione esplicita che sono state rilasciate previo accertamento dell’identità personale dei titolari);
  7. le tessere di riconoscimento (munite di fotografia e di timbro quando l’identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta da un organo dell’amministrazione dello Stato).

Per i minori di anni 15, si considera documento di identità, il certificato di nascita con fotografia dichiarato valido dalla Polizia (Questura). Tale documento consente l’espatrio ad un minore e solo a tale circostanza è limitata la sua efficacia (Accordo europeo sul regime della circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa – Parigi 13 dicembre 1957).
Tuttavia, ai sensi degli art.292 e 293 del R.D.635/40, come ribadito nella circolare del Ministero dell’Interno M.I.A.C.E.L. n.3 del 14 marzo 1995, "l’identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può essere dimostrata con l’esibizione della tessera che viene rilasciata dalle amministrazioni di appartenenza a prescindere dall’età dei figli".